La Legge 2 dicembre 2025, n. 181 (GU n. 280) segna una svolta epocale nel femminismo giuridico italiano, introducendo il reato autonomo di femminicidio (art. 577-bis c.p.) e rafforzando la tutela contro la violenza di genere.
Il Nuovo Reato di Femminicidio
Art. 577-bis c.p.: “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con l’ergastolo”. Fuori questi casi, ergastolo attenuato o aggravanti per gli omicidi preesistenti.res.24o+1
Riforme Penali Integrate
-
Aggravanti per maltrattamenti (art. 572), stalking (art. 612-bis), violenza sessuale (art. 609-bis) quando motivati da “odio/discriminazione in quanto donna”.
-
Estese tutele: atti persecutori, diffusione immagini intime, lesioni permanenti al viso, costrizione al matrimonio.
-
Processo: competenza monocratica ampliata, diritti informativi alle vittime, misure cautelari rafforzate, esame testimoniale protetto (no vittimizzazione secondaria).
Misure di Supporto e Prevenzione
-
Orfani femminicidio: accesso patrocinio gratuito e indennizzo anche per relazioni affettive non conviventi.
-
Formazione: corsi obbligatori per magistrati/operatori su violenza domestica, stereotipi giudiziari.
-
Centri antiviolenza: accesso minorenni >14 anni senza consenso genitoriale.
-
Tavolo tecnico Ministero Salute per contrasto violenza sessuale.
Significato Femminista
La legge riconosce il femminicidio come fenomeno strutturale radicato in dinamiche patriarcali di potere/controllo, allineando l’Italia a convenzioni CEDAW e Istanbul. Approvata all’unanimità il 25 novembre 2025 (Giornata contro violenza donne), integra il percorso femminista italiano (Cost. art. 3, Riforma famiglia 1975, Codice Rosso 2019), elevando la tutela da reato generico a specifica discriminazione di genere.
Critiche: possibile incostituzionalità per vaghezza descrittiva (manca tassatività), ma prevale consenso su necessità storica.

